Una liberatoria per palestra tutela la struttura da pretese derivanti da colpa lieve durante allenamenti, uso delle attrezzature, corsi e personal training. Questo modello copre accettazione dei rischi, rinuncia alle pretese, manleva e autorizzazione al soccorso sanitario. Inserisci il nome della tua struttura, la città competente e le clausole specifiche dei corsi prima di sottoporlo agli iscritti.
1. Accettazione dei rischi
Il Partecipante riconosce che l'esercizio fisico, l'allenamento con i pesi, i corsi di gruppo e l'uso delle attrezzature comportano rischi intrinseci, tra cui lesioni muscolari e articolari, caduta di pesi, rottura di attrezzi, scivolamenti, sovraccarico, eventi cardiaci e aggravamento di patologie preesistenti. Il Partecipante accetta volontariamente tali rischi, noti e ignoti, come condizione per l'accesso a [Nome Struttura], fermo restando che ai sensi dell'art. 1229 del Codice Civile è nulla qualunque clausola che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.
2. Rinuncia alle pretese
In corrispettivo dell'ammissione all'uso di [Nome Struttura], il Partecipante rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di [Nome Struttura], dei suoi titolari, amministratori, dipendenti, collaboratori e agenti per qualsiasi perdita, lesione, malattia o danno derivante da colpa lieve, nei limiti consentiti dall'art. 1229 del Codice Civile e dall'art. 33 del Codice del Consumo in tema di clausole vessatorie. Restano ferme le responsabilità per dolo, colpa grave e le ipotesi di cui all'art. 2050 CC per attività pericolose.
3. Dichiarazione di idoneità medica
Il Partecipante dichiara di trovarsi in buone condizioni fisiche e di non avere controindicazioni mediche alla pratica sportiva. Il Partecipante si impegna a consultare un medico prima di iniziare l'attività e a presentare il certificato di idoneità sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013, ove richiesto. [Nome Struttura] non fornisce consulenza medica.
4. Autorizzazione al soccorso sanitario
In caso di infortunio o emergenza medica, il Partecipante autorizza [Nome Struttura] e il suo personale ad allertare il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE) e a prestare o far prestare il primo soccorso. Il Partecipante si impegna a sostenere i costi del trasporto sanitario e delle cure mediche ricevute.
5. Manleva
Il Partecipante si impegna a tenere indenne [Nome Struttura] da ogni pretesa, responsabilità, danno, costo o spesa (comprese le ragionevoli spese legali) avanzata dal Partecipante o da terzi in relazione all'uso della struttura, delle attrezzature o dei corsi, salvo i casi di dolo o colpa grave di [Nome Struttura].
6. Regolamento della struttura e condotta
Il Partecipante si impegna a rispettare il regolamento affisso, le istruzioni del personale e le indicazioni d'uso delle attrezzature. [Nome Struttura] può sospendere o risolvere l'iscrizione per condotte che mettano in pericolo altri iscritti o danneggino le attrezzature. Il Partecipante è responsabile della custodia dei propri effetti personali; [Nome Struttura] non risponde di oggetti smarriti o sottratti.
7. Liberatoria per l'uso dell'immagine (facoltativa)
Il Partecipante autorizza [Nome Struttura] all'utilizzo di fotografie e riprese video effettuate nei locali a fini di marketing, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 10 del Codice Civile sul diritto all'immagine. Il consenso è libero, specifico e revocabile in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.
8. Legge applicabile, foro competente e salvezza delle clausole
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente il foro di [Città]. Qualora il Partecipante rivesta la qualità di consumatore, si applica il foro del consumatore ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). La nullità di una singola clausola non travolge il resto dell'accordo.
9. Consenso alla firma elettronica
Il Partecipante accetta di sottoscrivere il presente accordo con firma elettronica ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Le parti riconoscono alla firma elettronica il valore probatorio di cui all'art. 20 del CAD e all'art. 2702 del Codice Civile.